PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Disposizioni generali

Accanto al fenomeno della malattia professionale, provocata da una causa lenta dovuta a particolari condizioni di lavoro, va posto quello dell’infortunio, prodotto da una causa violenta, .anche essa strettamente legata alla condizione del lavoro.

L’introduzione di macchine sempre nuove, nel processo produttivo, se ha liberato il lavoratore dalla fatica manuale, lo esposto però ad ulteriori rischi di infortunio. La prevenzione degli infortuni costituisce perciò una branca speciale della legislazione sociale e si articola in una serie di norme generali e specifiche in continua aggiornamento.
Le leggi prescrivono particolari accorgimenti e modalità da adottarsi da parte dei datori di l’avoro e da rispettarsi responsabilmente da parte dei lavoratori.

Le norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547. Per tale legge i datori di lavoro sono obbligati ad attuare tutte le misure di sicurezza previste, a rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono esposti, a portare a loro conoscenza le norme di prevenzione e ad esigere che tali norme siano scrupolosamente osservate dai lavoratori stessi.
Il datore di lavoro è tenuto anche a tenere aggiornato il registro degli infortuni, vidimato dal competente Ispettorato del lavoro, sul quale vengono annotati tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori e le cause che li hanno provocati.
A loro volta i lavoratori sono tenuti ad osservare le norme di sicurezza, a segnalare le deficienze dei mezzi di prevenzione, a non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di prevenzione, a non compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la sicurezza propria e di altre persone.

Ambienti di lavoro

Precise norme stabiliscono che i pavimenti degli ambienti di lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose, e che la larghezza dei passaggi consenta il passaggio contemporaneo di persone e veicoli.

Fosse, buche, pozze, aperture nelle pareti devono essere protette da coperture o parapetti. Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. La larghezza e il numero di esse è proporzionale al numero dei lavoratori.

Scale e pianerottoli devono essere muniti di parapetto e capaci di sopportare i carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza, Le scale fisse a pioli superiori ai cinque metri, o aventi una inclinazione superiore ai 75 gradi, devono essere provviste di una gabbia metallica di protezione. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati si prescrive che la lunghezza della scala non deve superare i 15 metri e che, durante l’esecuzione del lavoro, una persona a terra deve esercitare una continua vigilanza.
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono presentare sufficienti garanzie di resistenza. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti di parapetti normali can arresto al piede.
In tutte le aziende devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi, mediante divieti di fumare o di usare apparecchi a fiamma libera e con la predisposizione di mezzi di estinzione. Particolari protezioni devono essere adottate contro le scariche atmosferiche.

Protezione delle macchine

Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Si deve provvedere a che, in caso di guasto improvviso, non si verifichino proiezioni violente di parti di macchine o di materiali di lavorazione.
I macchinari devono essere installati in modo da evitare scuotimenti e vibrazioni.
È vietato pulire, oliare, ingrassare, riparare e registrare organi della macchina, quando questa sia in movimento.

Analoghe norme di sicurezza valgono per i motori. Egualmente protetti devono essere gli alberi, i contralberi, le .cinghie di trasmissione.

Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili metallici devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici. Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa.
Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori non perfettamente visibili da colui che ha il compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto.

Norme particolari di protezione riguardano macchine determinate, quali le mole abrasive,  bottali da concia, le  impastatrici, le gramolatrici, i torni, le piallatrici, i trapani, le seghe, le pialle, le fresatrici, le presse, le cesoie ed altri tipi di macchina per le diverse lavorazioni.

Apparecchi di trasporto

Altre disposizioni riguardano l’uso di mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento. Ganci, freni, dispositivi di segnalazione, funi, catene, tamburi e pulegge di avvolgimento devono rispondere a particolari requisiti.
Gru, argani e paranchi devono essere costruiti e installati secondo precise norme di sicurezza; Le manovre relative ai trasporti dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio sopra lavoratori; se questo non si può evitare, il movimento deve essere preavvertito con apposite segnalazioni.
Negli ascensori e nei montacarichi gli accessi al vano devono essere provvisti di porte apribili verso l’esterno o a scorrimento verso le pareti. Gli spazi e i vani entro i quali si spostano le cabine o le piattaforme devono essere segregati mediante solide difese. Le porte di accesso al vano non devono potersi aprire quando la cabina non si trova al piano corrispondente.

È vietato il trasporto delle persona su carrelli di teleferiche o di funicolari aeree costruite per il trasporto delle cose; l’accesso dei lavoratori é ammesso solo per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione.

Impianti e apparecchi vari

Prima di disporre l‘entrata di lavoratori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti vari, vasche, serbatoi per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione, è opportuno assicurarsi che all’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa.

Se non possa escludersi  la presenza di gas, vapori, polvere infiammabile, od esplosivi, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio e di esplosione.

Le tubazioni e le canalizzazioni debbono essere costruite e collocate in mode che, in caso di perdite di liquidi o fughe diga di gas, non derivi alcun danno per i lavoratori; in caso di necessità deve potersi attuare il rapido svuotamento.

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o di materie infiammabili, corrosive, tossiche devono essere provvisti di idonee chiusure, di dispositivi atti a rendere sicure le operazioni di riempimento e di svuotamento, di accessori di presa e di involucro protettivo.

Operazioni di saldatura

È vietato eseguire operazioni di saldatura o taglio su recipienti o tubi chiusi o aperti che contengano materie le quali, sotto l’azione del calore o dell’umidità, possono formare miscele esplosive. Sono vietate operazioni di saldatura in locali, recipienti o fosse non efficacemente ventilati.

I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere muniti di guanti isolanti, di schermi di protezione per il viso e, quando sia necessario ai fini della sicurezza, di pedane o calzature isolanti,

 Impianti elettrici

Norme particolari riguardano i lavoratori del settore elettrico, che ha avuto di recente una diffusione sempre più vasta in ogni ramo della produzione. Gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio.

La legge stabilisce che ogni impianto elettrico é considerato a bassa tensione, quando la tensione del sistema é uguale o minore a 400 volt per la corrente alternata, e a 600 volt per la corrente continua. Quando tali limiti sono superati, l’impianto elettrico é ritenuto ad alta tensione.

In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare un isolamento adeguato alla tensione dell’impianto. Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione soggette a contatto delle persone e che, per effetto di isolamento o per altre cause, potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.

A volte é necessario che i quadri di distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le macchine elettriche accessibili siano provvisti di tappeti o pedane che garantiscano un adeguato isolamento.

I conduttori nudi, nei circuiti ad alta tensione, sono ammessi soltanto nelle officine e cabine elettriche, nelle sale prova e per le linee esterne. Tali elementi devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico (ossia non attaccabile dall’umidita), o metallici collegati a terra. Rivestimenti e protezioni sono previsti anche per i conduttori e gli elementi nudi a bassa tensione.

Interruttori generali, interruttori automatici, valvole fusibili, pulsanti e separatori debbono garantire sempre  l’immediato distacco della corrente in casi di necessità e di pericolo.

È vietato 1’uso di tensione superiore a 220 volt per gli impianti di illuminazione a incandescenza, salvo che per l’esterno dei fabbricati e per 1e officine elettriche.

Le derivazioni a spina devono essere costruite ed utilizzate in modo tale che per nessuna ragione una spina (maschio), che non sia inserita nella propria sede (femmina),  possa risultare sotto tensione.

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza tra le parti interne in tensions e l’involucro metallico esterno.
Sono vietate installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendi in dipendenza della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili, della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive. In tali 1uoghi sono previste installazioni elettriche di tipo antideflagrante solo per strette necessità di lavorazione.

Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell’impianto con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali. Particolari colorazioni devono distinguere i conduttori.

È fatto divieto di eseguire lavori su elementi in tensione. I lavoratori addetti all’élettricità devono essere forniti di appropriati mezzi ed attrezzi isolanti, quali fioretti o tenaglie, pinze con impugnatura isolante, guanti e calzature, scale, cinture e ramponi.

Materie pericolose e nocive

La lavorazione a contatto con materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche o comunque pericolose deve essere sottoposta a particolari cautele. Le norme di sicurezza devono essere affisse nei reparti e presso le macchine della lavorazione. Le operazioni devono avvenire in locali debitamente isolati e difesi.
Accorgimenti particolari devono adottarsi per i depositi e i magazzini, nonché per il trasporto delle materie pericolose; la pulizia e l’igiene dei locali devono essere scrupolosissime.

Mezzi personali di protezione

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori mezzi individuali di protezione contro i rischi derivanti dalla lavorazione.
Dall’abbigliamento sono esclusi sciarpe, cravatte, collane, braccialetti, orologi da polso, anelli o altri capi di vestiario e oggetti che possano essere presi negli ingranaggi e trascinare violentemente il lavoratore. Capelli, capo, occhi, mani, piedi o altre parti del corpo, a seconda dei tipi di lavoro, devono essere opportunamente protetti.
Cinture di sicurezza, maschere respiratorie o antigas, cuffie, cappucci, elmetti, occhiali, schermi, guanti, gambali, scarpe speciali sono prescritti per determinate lavorazioni.

Norme per lavori particolari

Accanto alle norme antinfortunistiche che abbiamo descritte e che fanno capo al Decreto n. 547, fondamentale in materia, esiste tutta una serie di decreti i quali fissano norme particolari per certi tipi di lavoro.

Importante è il Decreto presidenziale del 7 gennaio 1956 n. 174 relativo al lavoro nelle costruzioni edilizie. I luoghi di transito dei cantieri devono essere adeguatamente difesi e protetti; le fosse della calce devono essere munite di solido parapetto. Nei lavori di scavo deve provvedersi all’armatura e al consolidamento del terreno per evitare pericoli di frane.

I ponteggi e le impalcature in legname devono essere costruiti a regola d’arte per eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose. Argani, elevatori ed altre apparecchiature di sollevamento devono essere muniti di dispositivi che impediscano la libera discesa del carico. Il sollevamento del materiale deve essere effettuato solo a mezzo di benne o cassoni; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.

Particolari norme riguardano i lavori di demolizione. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera da demolire. È vietato far lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Nella zona sottostante, delimitata con appositi sbarramenti, devono essere vietata la sosta e il transito.

Altri decreti emanano norme per la previdenza degli infortuni peri lavori sotterranei, per quelli nei cassoni ad aria compressa, per il lavoro nell’iridustria cinematografica e televisiva e negli impianti telefonici.

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