RIVOLUZIONE FRANCESE – LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

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l rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei Diritti dell’Uomo sono le sole cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre in una solenne Dichiarazione i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa Dichiarazione, sempre presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, potendo essere ad ogni istante paragonati con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora in poi su principi semplici ed incontestabili, siano rivolti sempre al mantenimento della costituzione e della felicità di tutti. in conseguenza l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Ente Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

1. Gli uomini nascono e vivono liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

2. il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

3. il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione; nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri. Cosi l’esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se non quelli che assicurino agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.

5. La legge ha il diritto di proibire soltanto le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non e proibito dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a tare ciò che essa non ordina.

6. La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Essendo i cittadini uguali innanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, uffici ed impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi contemplati dalla legge e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che promuovono, trasmettono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, debbono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza della legge, deve obbedire all’istante. Egli si rende colpevole resistendo.

8. La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie, nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

9. Poiché ciascuno è presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole, se è giudicato indispensabile l’arrestarlo, ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla legge.

10. Nessuno deve essere disturbato per le sue opinioni anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

12. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per Futilità particolare di quelli cui è affidata.

13. Per ii mantenimento della forza pubblica e per le spese di amministrazione un contributo comune è indispensabile. Esso deve essere ugualmente ripartito tra tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.

14. I cittadini hanno il diritto di constatare da se stessi o per mezzo dei loro rappresentanti la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quota, la distribuzione, l’esazione e la durata.

15. La società ha diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficiale della sua amministrazione.

16. Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti, e determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.

17. Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno potrà esserne privato se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga evidentemente, e sempre con la condizione di una giusta e preliminare indennità.

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Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino

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Immagine di copertina:
Questo testo, inciso su una lastra di bronzo ( cm 33× 47), era conservato in una cassa di legno di cedro incastonata nel luglio 1792 in una delle pietre della colonna della Libertà, che doveva essere eretta sulle rovine della Bastiglia; fu pestato dalle pecore nazionali il 5 maggio 1793, secondo il decreto del 25 aprile 1793, il testo essendo reso obsoleto dal cambio di regime avvenuto nel settembre 1792 e dalla contestuale elaborazione di una Nuova costituzione e di una revisione dichiarazione.
Archivi nazionali francesi, Pierrefitte-sur-Seine

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