I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione repubblicana, che si apre con l’esposizione di alcuni principi fondamentali, é divisa in due parti.
La prima parte comprende i “diritti e doveri dei cittadini”; nella seconda parte é tracciate invece lo “ordinamento della Repubblica”. Il tutto é compreso in 139 articoli che riporterò integralmente a parte.

Questa Costituzione differisce dall’antico Statuto Albertino per due aspetti fondamentali. In primo luogo lo Statuto fu “concesso” dal re ed elaborate dai suoi consiglieri, mentre la Costituzione fu voluta dal popolo e deliberata dai suoi rappresentanti liberamente eletti. In secondo luogo, mentre lo Statuto affermava soltanto i diritti civili e politici dei cittadini, la Costituzione ne ha riconosciuto anche i diritti sociali.

È importante sottolineare ancora una volta che la nostra Costituzione si è ispirata agli stessi ideali da cui é nata la Resistenza italiana. Infatti anche la Costituzione é sorta dall’incontro di forze politiche diverse, ma concordi nell’affermare la volontà antifascista di un popolo, con la sua aspirazione ad una vita più giusta, dignitosa ed umana, in un paese moderno e democratico, nel quale non avessero più posto i privilegi, le colpe e gli errori delle vecchie classi dirigenti.

Una premessa programmatica

I “principi fondamentali” sono compresi nei primi 12 articoli della Costituzione. Ne esaminerò i più importanti.
L’articolo 1 stabilisce che l’Italia é una “repubblica democratica fondata sul lavoro”. La repubblica italiana assume quindi come base e ragione stessa di vita il lavoro dei suoi cittadini, cui é giustamente legata la prosperità del paese, una sempre maggiore giustizia sociale ed il costante miglioramento del tenore di vita delle classi economicamente più povere. Questo principio é ribadito successivamente negli articoli nn. 3 e 4.

Uguaglianza di fronte alla legge

Nell’articolo 3 la Costituzione proclama che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di idee politiche e religiose di condizioni personali o sociali.
Nell’articolo 4 si impegna a eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano limitare queste disuguaglianze, ma soprattutto si impegna a mettere tutti in grado di lavorare.
Sappiamo bene come tutto questo purtroppo non si sta ancora realizzato. Lo dimostra la costante e crescente disoccupazione che affligge tuttora il nostro Paese. Ma soprattutto lo dimostrano le disuguaglianze che esistono ancora in vari strati delle nostre popolazioni, proprio per motivi sociali, economici, per problemi (alcuni di antiche origini) che sono ancora da affrontare e da risolvere nella vita economica italiana.

Se vogliamo che l’Italia sia veramente una Repubblica democratica fondata sul lavoro e che quindi tenga fede ai principi della Costituzione occorre che ci sia lavoro per tutti. Se vogliamo che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, occorre che ognuno possa rivendicare il più importante dei suoi diritti ed assolvere il maggiore dei suoi doveri. Il lavoro porta l’uomo a ricavare i mezzi per vivere e a difendere la sua dignità nel consesso civile; nello stesso tempo lo rende partecipe dell’attività é del progresso del proprio paese.

L’autonomia

L’articolo 5 dice ”la Repubblica é una e indivisibile”, ma mentre ribadisce questo concetto di unità, dichiara, nello stesso tempo, l’autonomia dei Comuni, delle Province, delle Regioni. È un principio e un concetto nuovo nella tradizione accentratrice d’Italia ed ha un duplice scopo: quello di eliminare i difetti di una burocrazia che é sempre stata di ostacolo alle amministrazioni locali e quello di incoraggiare una più intensa partecipazione popolare alla vita delle Regioni. Tali autonomie permettono, tra l’altro, di risolvere problemi diversi da regione a regione, in maniera più rapida e più rispondente alle reali necessità delle diverse città e dei diversi paesi italiani.

 L’articolo 6

L’articolo 6 stabilisce il principio di uguaglianza anche per i cittadini di lingua diversa e quindi di usi e tradizioni differenti dalle nostre (per esempio i gruppi francesi in Val d’Aosta, i tedeschi in Alto Adige, gli slavi nella regione triestina) e nei confronti di ogni religione. Tuttavia per la religione cattolica prevede un. trattamento speciale in quanto riconosce i ”Patti Lateranensi“, che concedono alla chiesa cattolica alcuni particolari privilegi.

I Patti Lateranensi

L’articolo 7 dice che i rapporti fra State e Chiesa sono appunto regolati da questi Patti, stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Vaticano; Questo articolo n. 7 fu approvato da una parte, dei deputati della Costituente col proposito di non turbare la pace religiosa degli italiani (quasi tutti cattolici), ma si presta ad alcuni equivoci,  che sono ancora oggetto di discussione non solo tra gli italiani di diverse tendenze ideologiche, ma fra gli stessi giuristi. Molti affermano che alcuni articoli dei “Patti” sono in contrasto con quelli della Costituzione, ma che, in caso di qualche seria divergenza, la prevalenza dovrebbe essere data alla Costituzione in quanto é legge suprema del nostro Paese;

La Pace

Particolarmente importante e l’articolo 11 il quale afferma che ”l’Italia ripudia la guerra… e promuove… la pace”. Con questo articolo gli italiani hanno condannato per sempre tutto un atteggiamento violento che ha contribuito alla creazione del fascismo, dichiarando la loro volontà di promuovere e incrementare qualunque iniziativa di pace, anche in campo internazionale.
Con l’articolo 12, che descrive la bandiera italiana, si chiudono queste premesse, ispirate alle speranza di un futuro nuovo e sereno per il nostro popolo.

La nostra Costituzione è una delle migliori nel mondo e contiene veramente una promessa di rinnovamento nazionale: essa indica con chiarezza le mete a cui deve tendere la società italiana ed è un punto di partenza, da cui sarà possibile certamente procedere verso conquiste sempre maggiori.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.*

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

* A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, “l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio”.

VEDI ANCHE . . .

LA CIVILTÀ UMANA

LA SOCIETÀ

LE PERSONE

LA LIBERTÀ

LA DEMOCRAZIA

LA FAMIGLIA

IL MATRIMONIO

L’AMBIENTE E L’UOMO

IL LAVORO

LA SCUOLA

ORIGINE DELLA COSTITUZIONE

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

DIRITTI E DOVERI

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBICA ITALIANA – Piero Calamandrei

RAPPORTI ECONOMICI

RAPPORTI POLITICI

ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

.