ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO

ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO

I TRE POTERI

Lo Stato italiano esercita tre poteri fondamentali: 1) È il potere legislativo, mediante il quale crea le leggi, che regolano la sua vita e che sono valide per tutti –  2) potere esecutivo, mediante il quale attua quel che le leggi stabiliscono e  provvede ai bisogni della comunità – 3) potere giudiziario,  mediante il quale interpreta le leggi, impone l’osservanza di esse, punisce i trasgressori.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, il potere esecutivo dal Governo, e il potere giudiziario dalla Magistratura.

Il Parlamento

Il Parlamento, dice l’articolo 55, “si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”. Il nostro sistema parlamentare é quindi bicamerale. La Costituzione parifica al massimo le due Camere rendendole ambedue elettive (con suffragio diretto e universale) e investendole di identici poteri. L’esistenza di due Camere rende comunque possibile un controllo nell’interno stesso del Parlamento, in quanto ogni suo atto è sottoposto a duplice discussione, votazione e deliberazione.

Tutti i cittadini, possono esservi eletti, purché abbiano compiuto 25 anni (se deputato) o 40 anni (se senatore).
Come abbiamo già visto, ogni deputato o senatore è eletto in una “circoscrizione”, scelto tra i nomi contenuti in una lista (candidati) proposta da un partito o da un gruppo politico. Tra i senatori alcuni sono tali, a vita, di diritto o perché nominati dal Presidente della Repubblica avendo onorato la Patria con alti meriti.

I parlamentari godono dell’immunità parlamentare: essi non possono essere sottoposti ad un procedimento penale, e neppure se hanno commesso un reato, senza 1’autorizzazione della Camera. L’autorizzazione non è richiesta se essi non sono stati colti in flagrante, nell’atto cioé di compiere il reato (articolo 68).

Le Camere elette durano in carica cinque anni: questo periodo di attività legislativa si chiama legislatura.

Le leggi

Una legge può essere proposta o dal Governo, o dai membri del Parlamento, o da consiglieri regionali, o dal popolo (almeno 50.000 elettori). Ogni disegno di legge viene presentato indifferentemente all’una o all’altra Camera, ma deve ricevere l’approvazione di entrambi prima di essere trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Quando è stata promulgata, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Capo dello Stato non é investito del potere in senso tecnico, ma può, sollecitare l’attività legislativa del Parlamento mediante l’invio di messaggi, alle Camere e controllare le leggi rinviandole alle Camere stesse perché vengano ridiscusse e nuovamente votate (articolo78).

Quando la legge é pubblicata nella Gazzetta diventa esecutiva e tutti i cittadini sono tenuti ad osservarla (articolo 73).

Il Parlamento, oltre alla funzione legislativa, ha altri compiti. Controlla l’opera del Governo, discute i bilanci dello Stato, dichiara lo Stato di guerra (articolo 78), discute di politica estera, ratifica i trattati conclusi dal governo con altri paesi. Ogni parlamentare può intervenire con interrogazioni, mozioni; interpellanze, per risolvere dubbi, per sollevare questioni, per sollecitare provvedimenti.

Il Presidente della Repubblica

Le due Camere, come abbiamo detto, operano separatamente. Talvolta si riuniscono in seduta congiunta, per esempio, quando debbono eleggere il Presidente della Repubblica, o metterlo in stato di accusa.

L’articolo 83 dice: “Il Presidente della Repubblica é eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri…”. Il Capo dello Stato italiano rappresenta l’unità nazionale ed è il rappresentante, il depositario, il garante della Costituzione.

L’articolo 88 contiene l’elenco dei vari modi in cui il Presidente può far sentire la propria influenza sia nella formazione, sia nel funzionamento del Parlamento.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato (articolo 86).

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei  diritti civili e politici: egli é eletto per sette anni.
Il Presidente é fuori dei tre poteri tradizionali, ma, pur non sovrapponendosi gerarchicamente, svolge tra di essi una funzione di coordinamento e di stimolo. Non è un semplice spettatore delle forze politiche in gioco: ha anch’egli una sua politica che consiste nell’evitare che gli interessi di parte prevalgano su quelli della comunità.

Il Governo

Il Governo della Repubblica é l’organo del potere esecutivo cui é affidata la direzione politica del paese. È composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri (articolo 92).

Il Governo non può iniziare la sua attività se prima non ha ottenuto la fiducia da entrambe le Camere (articolo 94). Ciò significa che la sua composizione é sottoposta all’approvazione almeno della maggioranza del corpo parlamentare e quindi dell’opinione pubblica. L’attività del Governo cessa se viene meno la fiducia del Parlamento: in tal caso é costretto a dimettersi e il Presidente della Repubblica precede alla formazione di un nuovo Governo.

L’opera del Governo é costituita dall’attività dei singoli ministri, controllati e diretti dal Presidente del Consiglio.
Ogni ministro é responsabile del proprio dicastero, ma tutti sono responsabili delle decisioni prese collegialmente dal Consiglio dei Ministri (articolo 95).

In Italia oggi i ministri è variabile, oggi ci sono20, e presiedono ad ogni specifica attività statale e sociale.

Gli articoli 97 e 98 riguardano la “Pubblica Amministrazione”, ossia l’insieme di tutti gli uffici pubblici attraverso i quali sono amministrati i vari servizi dipendenti dai vari ministri. Questi uffici sono centrali e periferici. Quelli centrali sono i ministeri. Ogni ministero ha poi un suo ufficio periferico in ciascuna Provincia o almeno in ciascuna Regione.

Gli organi ausiliari

Gli articoli 99 e 100 riguardano “Gli organi ausiliari”. Per tutelare la giustizia nell’Amministrazione esistono due organi di antica origine e tradizione. Il primo é il Consiglio di Stato che ha due compiti: é supremo tribunale amministrativo nelle controversie fra lo Stato e i privati, ed é consulente del Governo nella preparazione dei progetti di legge e dei regolamenti. Il secondo é la Corte dei Conti che esercita il “controllo preventivo di legittima sugli atti del governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato” (articolo 100).

Un organo ausiliario che presenta invece un carattere di novità è il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (C.N.E.L.) attuato nel 1958 come consulente delle Camere e del Governo e che può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale” (articolo 99).

La Magistratura

L’articolo 101 dichiara che “La giustizia é amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (articolo 104). Questa affermazione é importante: l’indipendenza del magistrato é necessaria, se si vuole assicurare il principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Nessuna interferenza può essere ammessa, nessun arbitrio può essere tollerato.

Come si esercita la giustizia in Italia? In ogni Comune c’è un giudice conciliatore al quale vengono sottoposte le controversie meno importanti. In ogni Mandamento (o gruppo di Comuni) c’é invece un pretore, e in ogni Circondario (o gruppo di Mandamenti) c’é un tribunale civile e penale con un’collegio di tre giudici.
Un gruppo di Circondari forma un distretto di Corte d’Appello (cinque giudici), mentre la Corte di Cassazione  (sette giudici) é unica nel paese. Alle Corti d’Assise (due giudici più cinque giurati) sono deferiti i delitti per cui si prevede la pena dell’ergastolo o altra pena grave.

 La giustizia

La giustizia si distingue in civile e penale. La civile regola i rapporti fra i cittadini privati e risolve le cause di carattere pecuniario. La giustizia penale punisce invece i reati, e cioé le mancanze contro le persone (delitti, ferimenti, uccisioni, sequestri di persona), centro i beni (furti, malversazioni) contro gli ordinamenti (contravvenzioni). Nel processo penale c’é prima l’istruttoria, in cui il giudice esamina l’imputazione o l’accusa, interroga i testi, compie sopralluoghi, ecc. D0po il dibattimento, in cui il giudice ascolta tutte le parti in causa (testimoni, difensori, accusatori, accusato), viene emanata la sentenza.

Gli imputati non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva. Le udienze dei processi, penali sono aperte al pubblico.

L’organo direttivo della Magistratura é il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica che é il supremo magistrato dello Stato.

Magistrature straordinarie sono: i Tribunali militari, che giudicano i reati commessi da cittadini appartenenti alle Forze Armate, il Consiglio di Stato, che giudica su questioni amministrative, e la Corte dei Conti, che controlla tutti gli atti amministrativi del Governo.

Gli Enti Locali

La vasta estensione dello Stato italiano e il numero elevato dei suoi abitanti, con i suoi numerosissimi problemi che ne derivano, non consente agli organi centrali di provvedere a tutte le necessità della vita nazionale, comprese quelle di interesse limitato a pochi gruppi di cittadini o a piccole località. Perciò molti compiti dello Stato vengono affidati a organi minori, detti periferici, o Enti Locali. Sono le Regioni, la Provincia, il Comune.
La vita democratica che si svolge intorno al palazzo comunale o interno alla sede del Parlamento regionale, con la partecipazione appassionata dei cittadini interessati, é segno di maturità civica e giustifica questo decentramento, che abbiamo già detto, non ha solo fini amministrativi, ma anche politici.
La Regione limita i suoi poteri nell’ambito dei confini della regione stessa. Gli organi che l‘amministrano sono elettivi, riproducono in piccolo la struttura dello Stato. C’é perciò il Consiglio regionale (Assemblea), la Giunta regionale (il Governo), il Presidente della Giunta.
La Provincia invece provvede alle necessità di carattere provinciale. Ci sarà dunque anche il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale, e il Presidente della Giunta. Lo stesso il Comune, con il suo Consiglio, la sua Giunta ed il sindaco.

Con la legge nº 56 del 7 aprile 2014, le province delle regioni ordinarie sono state trasformate in enti amministrativi di secondo livello.

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Questi principi sono sanciti dagli articoli che vanno dal n.114 al n. 133 della Costituzione.
L’articolo 131 elenca le 20 regioni italiane: Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto; Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Cinque di esse per loro particolari problemi hanno uno statuto speciale: Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.

Per concludere. Le modifiche proposte per la Costituzione non solo devono essere approvate dalle due Camere, ma l’approvazione deve avvenire con una maggioranza particolarmente elevata. Inoltre, tra un’approvazione e l’altra devono passare tre mesi per dar modo alle Camere, se hanno in qualche modo sbagliato, di riparare agli errori.
L’ultima norma della Costituzione (articolo 139) dichiara che la forma repubblicana “non può essere oggetto di revisione costituzionale”: cioè non si può ritornare indietro circa la forma del governo né decidere altrimenti da quello che fu deciso con il referendum del 2 giugno del 1946.

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