IL MATRIMONIO

IL MATRIMONIO 

L’articolo 29 della nostra Costituzione, che abbiamo avuto occasione di ricordare, dice anche che “1a Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.

Che cos’é il matrimonio? È la decisione di due persone di unirsi e vivere insieme, aiutarsi e assistersi reciprocamente e insieme provvedere ad allevare  ed educare i figli naturali, legittimi o adottivi.

L’origine del matrimonio risale ai tempi antichissimi e rappresenta un progresso sulle barbare forme di unione basate sulla violenza, la promiscuità e il rapimento. Un’altra conquista della civiltà umana dunque, anche se, per secoli, questo legame si fondò sulla convenienza e sul calcolo e non sulla libera volontà dell’uomo e della donna.

Il matrimonio di interesse

Ancora fino a un secolo fa i matrimoni erano combinati dai genitori o dai parenti degli sposi, che non tenevano in nessun conto il fatto che magari i due “promessi” non erano legati da alcun sentimento di stima e di affetto reciproco: quello che contava era l’opportunità e l’interesse, il calcolo, i beni delle famiglie che dovevano essere conservati, o dovevano essere accumulati. I giovani dovevano sottostare alle imposizioni e se si opponevano o rifiutavano l’unione, erano considerati ”ribelli” e dovevano pagare duramente le spese del loro atteggiamento.

Il matrimonio libero

Possiamo senz’altro dire che oggi il matrimonio é libero, o che almeno il matrimonio di interesse persiste solo in certi ambienti e in certi casi, ma anche qui sempre più rare. I giovani, crescendo liberamente, in famiglia, a scuola, nei luoghi di lavoro, imparano a conoscersi e a stimarsi, esercitando liberamente la loro scelta e decidendo la propria unione; Questa libertà di scelta é senz‘altro alla base della futura felicita di una coppia giovane, e della formazione della famiglia ideale, creata sulla base del rispetto, della stima e della comprensione reciproca, della concordia e dell’armonia, della comunanza di ideali e di responsabilità..

Abbiamo detto che il matrimonio é l’unione di due individui, ma poiché la formazione di una famiglia non riguarda soltanto i due coniugi, ma tutta la comunità, nei confronti della quale i coniugi stessi hanno dei diritti e dei doveri, il matrimonio non può essere un atto privato bensì deve avere un valore legale di fronte alla comunità.

Il matrimonio e le sue forme

Perciò il matrimonio, per essere considerato valido di fronte alla legge, in tutti gli Stati deve essere celebrato dinanzi alle autorità dello Stato stesso, di solito dinanzi al sindaco della città o del paese in cui risiedono i due sposi.
È questo il matrimonio civile.
Presso le varie religioni esiste inoltre il matrimonio religioso, che ha valore nei confronti delle leggi della religione alla quale appartengono i coniugi. Agli effetti civili però questo matrimonio non e valido se non è preceduto o seguito dalla cerimonia civile.

Il matrimonio concordatario

In Italia la forma più diffusa è il matrimonio concordatario, così detto perché fu istituito in base al Concordato firmato fra 1’Italia e la Santa Sede nel 1929: grazie ad un articolo di questo Concordato il sacramento del matrimonio, celebrato in chiesa e disciplinato dal Diritto canonico, ha effetti civili e diventa valido anche per la legge dello Stato.
Durante il matrimonio celebrato in chiesa il parroco legge gli articoli del Codice Civile e redige l’atto di matrimonio, trasmettendone, entro cinque giorni, la copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello Stato Civile. Il rito civile invece si svolge nel palazzo del Comune dove, 15 giorni prima, sono state affisse le pubblicazioni e dove il sindaco o un’altra autorità comunale, che funge da ufficiale di Stato civile, dopo aver cinto la sciarpa tricolore, legge agli sposi gli articoli del Codice riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

 Impedimenti al matrimonio

Non possono contrarre matrimonio l’uomo che non abbia compiuto i 16 anni,  e la donna 14 anni: il capo dello Stato può parò accordare il permesso per gravi motivi e diminuire il termine di due anni.
Non possono ugualmente contrarre matrimonio tra loro: malati di mente, individui vincolati da un precedente matrimonio se non divorziati, individui legati tra loro da parentela di primo grado. Non possono sposarsi le donne se prima non siano trascorsi almeno trecento giorni dallo scioglimento o dall’annullamento di un precedente matrimonio (cosiddetto “lutto vedovile”). Non possono sposarsi senza il consenso dei genitori i minori di 21 anni, e se l’assenso é negato il matrimonio può essere autorizzato (per gravi motivi) dal Procuratore generale presso la Corte d’appello. Il matrimonio può essere impugnato ai fini di dichiararne la nullità quando il consenso di uno degli sposi sia stato estorto con la violenza, o generate da un errore fondamentale. Tutte le cause concernenti la nullità del matrimonio religioso cattolico devono essere portate davanti al Tribunale ecclesiastico.

Il divorzio

Fino a pochi anni fa, secondo la chiesa italiana, il matrimonio era indissolubile. Soltanto la morte di uno dei due coniugi poteva sciogliere il legame coniugale (finchè morte non vi separi). Non esisteva cioé il divorzio, praticato invece comunemente nella grande maggioranza dei paesi d’Europa, d’America e d’Asia.

Quando due coniugi non riescono più ad andare d’accordo, possono ottenere il divorzio grazie alla legge entrata in vigore nel dicembre del 1970. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3.

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