IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

 

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

I rapporti economici

Gli articoli dal 35 al 47 si riferiscono ai “rapporti economici”, ossia a quei rapporti che si stabiliscono fra i cittadini, e fra i cittadini e lo Stato, in conseguenza del lavoro dei cittadini stessi. In questa parte ogni articolo si riferisce ad una conquista fatta dai lavoratori nella loro lunga lotta per il riconoscimento dei loro diritti, almeno a partire dal 1848.

La tutela del lavoro

L’art. 35 afferma che “la Repubblica tutela il lavoro”, ossia protegge chi lavora e in primo luogo lo istruisce in mo.do che possa trarre dal suo lavoro i frutti migliori per sé e per la società. In secondo luogo, con l’art. 36, gli. garantisce un compenso proporzionato o, in ogni caso, tale da liberarlo da quello stato di miseria nel quale tanti milioni gli lavoratori hanno passato tutta la loro vita nei secoli scorsi. Lo Stato assicura anche il riposo dopo il lavoro e impedisce che i lavoratori vengano sfruttati per un tempo superiore alle loro possibilità.

L’art. 37 tratta del lavoro delle donne e dei ragazzi; il primo é considerate uguale a quello dell’uomo e deve essere perciò retribuito nella stessa misura. I ragazzi non possono lavorare prima dei 15 anni: oltre a ciò, per legge, devono frequentare la scuola fino a 14 anni.

L’art. 38 si occupa dei lavoratori che non possono più lavorare per ragioni di salute, o per sopraggiunti limiti di età. A questi lo Stato provvede con quegli Enti di Assistenza e di Previdenza di cui ho già parlato.

Gli art. 39 e 40 si occupano della difesa del lavoro, dei sindacati e del diritto di sciopero. Ma, prima di descriverli, parliamo delle varie categorie di lavoratori;

I lavoratori

Distinguiamo i lavoratori in tre gruppi fondamentali: 1) lavoratori dipendenti, quelli che prestano la loro opera ad altri, dai quali vengono retribuiti (sono gli operai, i contadini braccianti, gli impiegati, ecc.); 2) i datori di lavoro o imprenditori, che dirigono od organizzano il lavoro nelle proprie imprese industriali e agricole, nelle quali i lavoratori dipendenti prestano la loro opera; 3) i 1avoratori indipendenti, che non lavorano alle dipendenze di altri e nemmeno danno il loro lavoro ad altri (sono i professionisti, gli artigiani, i bottegai, i contadini che coltivano direttamente un podere proprio ecc.).

Naturalmente ciascuna delle varie categorie di lavoratori ha interessi da difendere e da far valere. In particolare, i lavoratori dipendenti; che sono i più numerosi, e sul lavoro dei quali si basa essenzialmente ogni attività nazionale, cercano di ottenere dai datori di lavoro migliori salari, orari di lavoro meno pesanti, condizioni di lavoro igieniche e sicure da incidenti. Dal canto loro i datori di lavoro, che mirano ad ottenere dalla loro azienda il massimo profitto possibile, hanno invece l’interesse a contrastare al massimo le aspirazioni dei lavoratori.

 I sindacati

Per lottare contro i datori di lavoro in difesa dei propri interessi i lavoratori si riuniscono nelle associazioni sindacali o sindacati. Secondo l’art. 39 l’organizzazione sindacale é libera. L’unico obbligo imposto ai sindacati è la loro registrazione presso uffici locali o centrali: per questo occorre che i loro statuti “sanciscano un ordinamento interno a base democratica”. Così registrati i sindacati acquistano una personalità giuridica e possono “stipulare contratti collettivi di lavoro”.

È facile capire come il sindacato, che rappresenta tutti o quasi i lavoratori, nei rapporti con i datori di lavoro, venga a trovarsi in condizioni assai migliori del lavoratore singolo che può facilmente cedere al ricatto sentendosi, da solo, impotente e intimidito.  Nel nostro Paese esistono alcune Confederazioni Nazionali, che si differenziano tra loro sulla base dell’indirizzo politico. Dopo la guerra di liberazione (1945) era sorta un’unica Organizzazione sindacale, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (la C.G.I.L.) che raccoglieva i lavoratori di tutte le correnti. Poi sono sorte anche la C.I.S.L. (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), la U.I.L. (Unione Italiana Lavoratori) ed altre minori.

Anche i datori di lavoro hanno creato le loro Confederazioni, che si contrappongono a quelle dei lavoratori dipendenti: le principali sono le Confederazioni dell’Industria, del Commercio e dell’Agricoltura.
I sindacati e le associazioni dei datori di lavoro trattano tra loro per stipulare contratti collettivi di lavoro, validi per tutti i lavoratori di una determinate categoria. Tali contratti regolano le condizioni del lavoro: i salari e gli stipendi, gli orari, i premi, le forme di previdenza e di assistenza, ecc…

Lo sciopero

Quando le trattative non ottengono un esito favorevole, i sindacati ricorrono all’arma dello sciopero; il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 e consiste nella astensione collettiva dal lavoro di tutti i lavoratori di un determinato settore.
Anche questa importante conquista risale al secolo passato e in agli inizi duramente contrastata e a volte ferocemente repressa dai governanti di ogni tempo. Il fascismo considerava lo sciopero addirittura un delitto!

Oggi la Repubblica riconosce nello sciopero un valido strumento di progresso sociale: nessuna legge potrà essere emanata che lo vieti e ogni tentativo di limitarlo e di comprometterne l’efficacia è e sarà sempre anticostituzionale (cioé contro le nostre stesse leggi).

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Art. 39
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.(1)
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.(2)

(1) Le parole «alla salute, all’ambiente,» sono state inserite con l’art. 2, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.
(2) Le parole “e ambientali” sono state aggiunte con l’art. 2, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

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ORIGINE DELLA COSTITUZIONE

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

DIRITTI E DOVERI

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBICA ITALIANA – Piero Calamandrei

RAPPORTI ECONOMICI

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CULTURA E IDEOLOGIE NEL PRIMO NOVECENTO

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MOVIMENTO SINDACALE

I SINDACATI – LA CLASSE OPERAIA – LO SCIOPERO

SALARIO, PREZZO, PROFITTO, SCIOPERO

CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro

MOVIMENTO OPERAIO AMERICANO – I.W.W.

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GIUSEPPE DI VITTORIO – Sindacalista italiano

GIUSEPPE MASSARENTI – Le lotte sindacali di Molinella

CAMILLO PRAMPOLINI – Il Socialismo evangelico

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