ALTUSIO – LA TEORIA LIBERALE

Storia delle dottrine e dei movimenti politici

Johannes Althusius, in italiano Altusio (Diedenshausen, 1563 circa – Emden, 12 agosto 1638) è stato un giurista, filosofo e teologo tedesco. È famoso soprattutto per la sua opera del 1603 Politica Methodice Digesta, Atque Exemplis Sacris et Profanis Illustrata che lo hanno fatto considerare il primo vero pensatore federalista e un sostenitore della sovranità popolare. L’opera è considerata l’atto di nascita del diritto pubblico moderno.

La Politica di Altusio, anche se non è interamente nuova nelle dottrine che contiene, costituisce tuttavia il primo tentativo di esporre razionalmente e sistematicamente la teoria politica del liberismo moderno, deducendola da un unico principio: che tutti gli uomini per natura sono liberi e uguali, e quindi qualsiasi potere sugli uomini stessi non può derivare che da consenso volontario. L’Altusio teorizza i risultati della rivoluzione dei Paesi Bassi, e in particolare la costituzione della Repubblica della Frisia Orientale,. il cui modello ha sempre dinnanzi agli occhi: tuttavia la portata delle sue dottrine va molto al di là dell’occasione contingente e dei fatti storici che le hanno ispirate: il suo libro rimane un “classico” della filosofia politica. `
L’Altusio accetta dai teorici dello Stato moderno assoluto il principio dell’assolutezza, individualità e inalienabilità del potere statale, ma ritorce contro di loro il principio stesso: i poteri di sovranità sono inalienabili. è vero; ma essi originariamente e per natura appartengono al corpo. sociale, ossia al popolo riunito in un corpo collettivo: quindi il popolo stesso non potrebbe, neppure volendo, alienarli. Il popolo è, e rimane, la sola fonte legittima della sovranità, e anzi il solo soggetto stabile di essa. Uno Stato nel quale la sovranità non fosse del popolo non meriterebbe neppure il nome di “Stato” (repubblica), ma sarebbe una volgare tirannide, infatti, come abbiamo detto, gli uomini sono por natura liberi e uguali e nessuno potrebbe comandare agli altri. Tuttavia la natura ha destinato l’uomo ad una vita sociale; come aveva detto il filosofo greco Aristotele, l’uomo è per natura “animale politico”, ossia non può svolgere pienamente le proprie facoltà, divenire “uomo” degno di questo nome, se non nella vita associata e regolata.
Senza di-questa neppure la specie umana potrebbe sopravvivere. Perciò gli uomini mediante un “contratto sociale” si associano dapprima in associazioni naturali e limitate (famiglie), poi in associazioni “artificiali” più ampie: la corporazione, il Comune, la Provincia, lo Stato, l’Impero ( o federazione di Stati). In ognuna di queste associazioni i contraenti diventano “compagni di vita” e si obbligano a mettere in comune, delle loro vite, dei loro beni, delle loro credenze, tutto ciò che è utile e utile alla vita del “corpo simbiotico”, ossia della collettività, che hanno in tal modo costituito. In virtù del contratto stesso, questa diviene superiore ai singoli individui e acquista una sovranità su di essi – e questa sovranità è intera e inalienabile.
Il potere sovrano dello Stato si chiama. nel latino dell’Altusio, “majestas”. Essa, come abbiamo visto, è una, immutabile, indivisibile: però non può mai divenire arbitraria e dispotica, neppure come potere della collettività: infatti resta limitata da vincoli giuridici, dalla leggi, che formano in concreto gli articoli di quel “contratto” da cui la sovranità stessa trae la sua origine e il suo diritto. Di qui la facoltà, già affermata dai monarcomachi, che conserva sempre il popolo di agire contro i tiranni. Venendo il popolo prima del potere statale ed essendo fonte di questo, esso rimane superiore al potere stesso, ed anzi portatore di un potere: più alto.
Il popolo quindi può legittimamente ritogliere il potere ai governanti qualora ritenga che essi ne abusino.

Per capire meglio la cosa, bisogna fissare questo punto: secondo l’Altusio, come secondo la maggior parte dei teologi cristiani, i governanti traggono il loro potere da Dio: per questo un magistrato di di rango elevato è superiore ai singoli, che gli devono obbedienza, ed anche ai magistrati inferiori; tuttavia Dio conferisce il potere per mezzo del popolo inteso come collettività. La nomina ad una carica conferisce dunque un jus in singulos (diritto verso i singoli individui), ma non uno jus in universos cives (diritto verso la cittadinanza universalmente presa). Infatti l’Altusio concepisce una gerarchia di magistrati (delle corporazioni., dei Comuni. degli “stati” o ceti, delle provincie, degli Stati formanti la Federazione) che culmina in un capo supremo, detto Summus Mugistratus, il quale assomma nelle sue mani la majestas statale. Ma tale sovrano è summus (supremo) nei riguardi degli inferiori; tuttavia è minister (ministro, nel senso di amministratore) di una aliena potestas (potere altrui), cioè del popolo. Esso è nominato sulla base di un contratto stipulato tra lui e i rappresentanti della comunità. Tale contratto consta principalmente di due parti: l’elezione da parte dei rappresentanti del popolo, e la stipulazione di leggi generali, ossia, diremmo noi, di leggi costituzionali che regolano i reciproci diritti e doveri del sovrano e della collettività. Il contratto poi viene perfezionalo mediante un giuramento: il sovrano giura il rispetto delle leggi, i rappresentanti del popolo gli giurano, a nome del popolo stesso, obbedienza.
Tutto ciò è ancora molto medioevale, e rispecchia delle pratiche che venivano seguite nelle elezioni di sovrani medioevali, per esempio nell’Impero Germanico e in Polonia. Tuttavia affiorano già alcuni elementi molto interessanti. In primo luogo, il Principe o Sovrano, e in generale il governo, non viene concepito come un potere indipendente dello Stato, bensì come un supremo ufficiale, altissimo di rango, ma tuttavia dipendente dal popolo e sottoposto al controllo di delegati di quest’ultimo.

In genere dunque la funzione governativa viene ridotta a quella di semplice amministrazione del patrimonio morale e materiale collettivo; in questo senso la dottrina dell’Altusio è assai più vicina alle concezioni democratiche moderne che non quella dei pensatori liberali dei secoli successivi. Però, e qui sta il rovescio della medaglia, l’Altusio non non perviene ancora a percepire in modo chiaro la personalità unitaria dello Stato e del popolo, e continua in fondo a contrapporre  Principe e popolo come due entità distinte (onde conserva, seppure assai attenuata, la teoria medioevale  del Re che è tale “per grazia di Dio”).
Perciò, per quanto storicamente importanti e geniali appaiano le sue teorie, tuttavia con lui non si può ancora dire che sia nata la teoria dello Stato moderno; allo stesso modo  che i due Stati storici a cui si ispiravano in concreto le sue teorizzazioni, Stato Romano Impero germanico e lo Stato delle Province Unite (Olanda) non erano ancora dei veri e propri Stati moderni, ma conservavano, l’uno più, l’altro meno, tutti e due molti residui feudali.
Sarà merito degli scrittori politici inglesi del Seicento e francesi del Settecento l’aver formulato in maniera completa la dottrina dello Stato moderno.

.

.

VEDI ANCHE . . .

1) DOTTRINE POLITICHE – Nasce l’idea di Stato al tramonto del Medioevo

2) DOTTRINE POLITICHE – La formazione dello Stato assoluto

3) DOTTRINE POLITICHE – LA GRISI DELL’ASSOLUTISMO E I MONARCOMACHI

4) DOTTRINE POLITICHE –  LA TEORIA LIBERALE: ALTUSIO

5) DOTTRINE POLITICHE – ORIGINI DEL LIBERALISMO INGLESE

6) DOTTRINE POLITICHE – IL LIBERALISMO DI LOCKE

7) DOTTRINE POLITICHE – GLI ASSOLUTISTI 

8) DOTTRINE POLITICHE – L’ASSOLUTISMO ILLUMINATO

9) DOTTRINE POLITICHE – Lo stato costituzionale nel pensiero di Montesquieu

10) DOTTRINE POLITICHE – IL CONTRATTO SOCIALE DI  ROUSSEAU

11) DOTTRINE POLITICHE – LIBERALISMO E DEMOCRAZIA NELLE RIVOLUZIONI DEL ‘700

12) DOTTRINE POLITICHE – LA LETTERATURA DELLA RESTAURAZIONE

13) DOTTRINE POLITICHE – LA CONCEZIONE HEGELIANA DELLO STATO ETICO

14) DOTTRINE POLITICHE – IL LIBERALISMO DEL PRIMO OTTOCENTO

15) DOTTRINE POLITICHE – LIBERISTI E CONSERVATORI IN INGHILTERRA

.